Tribunale di Parma, 18 giugno 2025, n. 727
Massima
La clausola compromissoria deve essere redatta per iscritto a pena di nullità solo quando l'arbitrato abbia per oggetto controversie relative a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, mentre, quando esso abbia ad oggetto controversie relative ad altri rapporti, il conferimento del mandato agli arbitri dev'essere soltanto provato per iscritto secondo le regole dettate dall'art. 1967 cod. civ. La prova scritta può essere costituita da una qualsiasi attestazione scritta dell'esistenza del mandato compromissorio, anche se successiva alle pattuizioni ed a carattere meramente ricognitivo, purché attribuibile alle parti [per incuriam].
La mancata specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato irrituale non determina la sua invalidità, dovendo escludersi che tale clausola rientri tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale. Ciò vale anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento approntato da terzi e recepito nel contratto, con conseguente onere di entrambe le parti di acquisirne conoscenza.
La clausola compromissoria che prevede il ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie non preclude il ricorso al giudice ordinario per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione, quando tale eccezione sia espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto.
Note Metodologiche
per incuriam