sentenza
N. 157
Anno: 2025

Tribunale di Parma, 10 dicembre 2025, n. 157

⚖️ Tribunale di Parma
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Massima

La liquidazione degli arbitri in sede di arbitrato irrituale costituisce una mera proposta contrattuale rivolta alle parti, priva di efficacia vincolante in assenza di accettazione da parte di tutte le parti del procedimento arbitrale, non trovando applicazione il procedimento speciale di liquidazione previsto dall'art. 814 cod. proc. civ., il quale è riservato esclusivamente all'arbitrato rituale in ragione dell'attitudine del lodo rituale ad acquisire efficacia di sentenza a seguito del deposito.
Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. non è applicabile, neppure in via analogica, all'arbitrato irrituale, atteso che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si configura come spesa processuale, bensì come debito derivante dal rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, per il cui adempimento coattivo è esperibile unicamente un ordinario giudizio di cognizione.
In tema di arbitrato irrituale, la sottoscrizione del verbale d'udienza con cui le parti convengono che gli arbitri potranno determinare il proprio compenso secondo le tariffe professionali non integra accettazione della liquidazione successivamente operata dal collegio arbitrale, trattandosi di assenso preventivo inidoneo a manifestare un'inequivoca volontà di accettazione di un compenso non ancora quantificato e comunque limitato alla mera individuazione dei criteri applicabili per la liquidazione.
L'azione di regresso esercitata dalla parte che abbia spontaneamente pagato l'intero compenso autoliquidato dagli arbitri in sede di arbitrato irrituale non può essere accolta nei confronti della parte coobbligata che non abbia accettato tale liquidazione, in quanto, in difetto di accettazione, l'obbligazione solidale di pagamento del compenso arbitrale può ritenersi sussistente solo ove l'esistenza e l'entità del debito derivante dal mandato conferito agli arbitri siano state previamente accertate in un giudizio di cognizione in cui gli arbitri siano stati parte.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Parma, 10/12/2025, n. 157, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-parma-10-dicembre-2025-n-157-1769614761-8835/