Tribunale di Paola, 12 luglio 2025, n. 673
Massima
L'improponibilità della domanda per la previsione di clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile solo su eccezione della parte interessata e non d'ufficio, e non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di decreto ingiuntivo, ferma restando la facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità dinanzi al giudice dell'opposizione.
L'esistenza di clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, la declaratoria di nullità del decreto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Note Metodologiche
standard