ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Palermo, ord. 24 luglio 2025

⚖️ Tribunale di Palermo
📅

Massima

La presenza di clausola compromissoria preclude l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis cod. proc. civ. davanti al giudice ordinario, in quanto l'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. esclude l'applicazione delle disposizioni sui procedimenti cautelari generali ai provvedimenti di istruzione preventiva finalizzati alla conciliazione, diversamente da quanto previsto per l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 cod. proc. civ.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ex art. 696-bis cod. proc. civ. non ha natura cautelare ma persegue finalità deflattive del contenzioso analoghe ai rimedi di Alternative Dispute Resolution, distinguendosi dal procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. che è invece diretto ad evitare pregiudizi derivanti dalla durata del processo, per cui non trova applicazione il regime previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26/2010 per i procedimenti cautelari in presenza di arbitrato.
L'impossibilità di proporre accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ex art. 696-bis cod. proc. civ. in caso di devoluzione della controversia ad arbitri non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, non configurandosi irragionevole disparità di trattamento né violazione del diritto di difesa per chi abbia contrattualmente scelto l'arbitrato come strumento deflattivo del contenzioso alternativo a quello disciplinato dall'art. 696-bis cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Palermo, 24/07/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-ord-24-luglio-2025-1761077083-2911/