Tribunale di Palermo, ord. 22 agosto 2025
Tribunale
di Palermo
Massima
In materia di arbitrato societario, il potere degli arbitri di emettere provvedimenti cautelari deve essere espressamente attribuito dalle parti con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ.; in mancanza di tale espressa attribuzione nella clausola compromissoria, la domanda cautelare è di competenza del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Palermo, 22/08/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-ord-22-agosto-2025-1761219860-3417/