Tribunale di Palermo, 14 novembre 2022, n. 4632
Tribunale
di Palermo
Massima
In caso di revoca di un decreto ingiuntivo, per essere stata proposta eccezione di compromesso nel giudizio di opposizione, non può attribuirsi rilevanza, al fine della statuizione sulle spese di lite, al comportamento processuale del convenuto opposto che ha aderito all'eccezione di incompetenza. Tale comportamento infatti non può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 cod. proc. civ. in presenza delle quali il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Palermo, 14/11/2022, n. 4632, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-14-novembre-2022-n-4632-1752148096/