La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 (oggi art. 838-ter cod. proc. civ.), può prevedere la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Anche nel caso in cui siano devolute ad arbitri le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari, la potestà cautelare spetta al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. fino all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio, in forza del disposto dell’art. 818 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 838-ter, co. 4, cod. proc. civ.
