Tribunale di Padova, 7 luglio 2025, n. 1073
Tribunale
di Padova
Massima
La tutela di cui all'art. 1341, co. 2, cod. civ. non può operare a favore della parte che ha predisposto unilateralmente il contratto contenente la clausola compromissoria, in quanto tale norma è volta a tutelare il contraente che subisce l'applicazione del regolamento contrattuale e non colui che predispone e inserisce le clausole nel contratto.
Il divieto di venire contra factum proprium impedisce alla parte che ha inserito una clausola compromissoria nel contratto da essa unilateralmente predisposto di contestarne successivamente l'efficacia per mancanza di specifica approvazione scritta, in applicazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Padova, 07/07/2025, n. 1073, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-padova-7-luglio-2025-n-1073-1759503381-1851/