sentenza
N. 52
Anno: 2026

Tribunale di Padova, 7 gennaio 2026, n. 52

⚖️ Tribunale di Padova
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Massima

L'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto tra le parti non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, ma tale competenza viene meno ove sia instaurato il giudizio di opposizione nel quale l'incompetenza in favore dell'arbitrato venga sollevata in via preliminare sulla base di una clausola compromissoria valida.
In presenza di un'eccezione di compromesso rituale e tempestiva proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice designato nel giudizio di opposizione deve dichiarare non solo la propria incompetenza, ma altresì l'incompetenza sopravvenuta del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, pronunciando la nullità del decreto ingiuntivo e contestualmente rimettendo la controversia dinanzi agli arbitri, con pronuncia nella forma della sentenza.
La legittimazione del creditore a proporre domanda di ingiunzione in pendenza di una convenzione d'arbitrato, unitamente al dovere del giudice di emettere il relativo provvedimento — la cui validità ed efficacia perdura fino alla proposizione dell'opposizione — non integra un'ipotesi di soccombenza in senso proprio tale da giustificare la condanna alle spese della fase monitoria.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Padova, 07/01/2026, n. 52, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-padova-7-gennaio-2026-n-52-1774352705-7312/