Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Padova, 6 dicembre 2025, n. 1647

Tribunale di Padova

Massima

L'espressione generica contenuta in un contratto che si limiti a menzionare una camera arbitrale quale sede di "arbitraggio ed appello", senza ulteriori specificazioni in ordine alla devoluzione obbligatoria delle controversie alla cognizione di arbitri, non integra una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 808 cod. proc. civ., potendo al più configurare una mera facoltà delle parti di adire l'organo arbitrale indicato, che si aggiunge e non si sostituisce alla tutela giurisdizionale ordinaria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’espressione generica contenuta in un contratto che si limiti a menzionare una camera arbitrale quale sede di “arbitraggio ed appello”, senza ulteriori specificazioni in ordine alla devoluzione obbligatoria delle controversie alla cognizione di arbitri, non integra una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 808 cod. proc. civ., potendo al più configurare una mera facoltà delle parti di adire l’organo arbitrale indicato, che si aggiunge e non si sostituisce alla tutela giurisdizionale ordinaria.

Come citare

Tribunale di Padova, 6 Dicembre 2025, N. 1647, «Tribunale di Padova, 6 dicembre 2025, n. 1647», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-padova-6-dicembre-2025-n-1647-1769520015-6399/

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