Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Nuoro, ord. 3 novembre 2025

Tribunale di Nuoro

Massima

L'istanza per la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell'arbitrato, con la conseguenza che il tribunale di un circondario diverso da quello in cui si trova tale sede è territorialmente incompetente a provvedere sull'istanza di exequatur.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’istanza per la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell’arbitrato, con la conseguenza che il tribunale di un circondario diverso da quello in cui si trova tale sede è territorialmente incompetente a provvedere sull’istanza di exequatur.

Come citare

Tribunale di Nuoro, 3 Novembre 2025, «Tribunale di Nuoro, ord. 3 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-nuoro-ord-3-novembre-2025-1769173583-3675/

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