Massima
L'istanza per la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell'arbitrato, con la conseguenza che il tribunale di un circondario diverso da quello in cui si trova tale sede è territorialmente incompetente a provvedere sull'istanza di exequatur.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’istanza per la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell’arbitrato, con la conseguenza che il tribunale di un circondario diverso da quello in cui si trova tale sede è territorialmente incompetente a provvedere sull’istanza di exequatur.
Come citare
Tribunale di Nuoro, 3 Novembre 2025, «Tribunale di Nuoro, ord. 3 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-nuoro-ord-3-novembre-2025-1769173583-3675/