Tribunale di Novara, 16 agosto 2025, n. 415
Massima
La clausola di inappellabilità del lodo arbitrale irrituale non preclude l'impugnazione per vizi che possano incidere sulla volontà negoziale, tra cui la violazione del termine essenziale e perentorio stabilito dalle parti per l'emissione del lodo.
Nell'arbitrato irrituale, la violazione del termine per l'emissione del lodo può configurare un eccesso dai limiti del mandato, salvo che dalla pattuizione emerga in modo univoco che le parti abbiano attribuito al termine valore meramente orientativo.
Quando le parti pattuiscono un termine per l'emissione del lodo ancorato esclusivamente allo svolgimento dell'"ultima difesa" e non fissano un termine fisso, la rimessione della causa in istruttoria da parte dell'arbitro per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio non costituisce violazione del termine né eccesso dai limiti del mandato.
La rimessione della causa arbitrale in istruttoria per lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio rientra nell'esercizio delle facoltà dell'arbitro ex art. 816-ter cod. proc. civ., e comporta come mero effetto indiretto che le comparse di replica già depositate non costituiscano più "ultima difesa" del procedimento.
Note Metodologiche
standard