Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Nola, 2 febbraio 2026, n. 394

Tribunale di Nola

Massima

La clausola compromissoria contenuta nel regolamento di un ente che devolve ad arbitri le controversie relative a detto regolamento e quelle insorte tra i soci e l'ente o i suoi organi non è applicabile alle controversie derivanti da un contratto stipulato tra una delle parti e un terzo, anche qualora tale contratto contenga un rinvio al regolamento stesso.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non si estende alle controversie derivanti da un diverso contratto che vi faccia rinvio ma che coinvolga parti diverse, atteso che la clausola compromissoria vincola esclusivamente le parti del contratto che la contiene.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nel regolamento di un ente che devolve ad arbitri le controversie relative a detto regolamento e quelle insorte tra i soci e l’ente o i suoi organi non è applicabile alle controversie derivanti da un contratto stipulato tra una delle parti e un terzo, anche qualora tale contratto contenga un rinvio al regolamento stesso.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non si estende alle controversie derivanti da un diverso contratto che vi faccia rinvio ma che coinvolga parti diverse, atteso che la clausola compromissoria vincola esclusivamente le parti del contratto che la contiene.

Come citare

Tribunale di Nola, 2 Febbraio 2026, N. 394, «Tribunale di Nola, 2 febbraio 2026, n. 394», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-nola-2-febbraio-2026-n-394-1774522926-5246/

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