La tempestiva proposizione della domanda di arbitrato integra l’instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato dal giudice che ha concesso la misura cautelare, sicché non sussistono i presupposti per la declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo.
Risponde a titolo di responsabilità aquiliana la parte che, nel procedimento diretto a far dichiarare l’inefficacia della misura cautelare, ometta di rendere noto al giudice la pendenza del procedimento arbitrale di merito e il sopravvenuto mutamento della legittimazione della parte garantita, violando le regole processuali funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio.
