Tribunale di Napoli, ordinanza del 7 febbraio 2026
Massima
In assenza di accordo tra le parti sulla determinazione dei compensi spettanti all'arbitro, la liquidazione ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c. deve essere effettuata sulla base di criteri di ragionevolezza, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e complessità dell'incarico e all'attività effettivamente svolta dall'arbitro nel corso del procedimento arbitrale, potendosi fare riferimento, in via analogica e senza carattere vincolante, ai criteri tariffari applicabili alla professione forense, adattati alla specificità dell'incarico arbitrale.
I compensi dovuti al segretario del procedimento arbitrale, in assenza di un autonomo tariffario, devono essere determinati in via equitativa, avuto riguardo all'attività di supporto processuale concretamente svolta nel corso dell'arbitrato.
Note Metodologiche
standard