Tribunale di Napoli, ord. 7 novembre 2025
Massima
In tema di clausola compromissoria contenuta nello statuto di società cooperativa, la previsione della devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci e società non comporta l'esclusione della competenza cautelare del giudice ordinario qualora la convenzione arbitrale non contenga un'espressa attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-quinquies e 818 cod. proc. civ., come modificati dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l'esclusività della competenza cautelare arbitrale presuppone una specifica manifestazione di volontà delle parti in tal senso, espressa nella convenzione di arbitrato o in atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.
Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare deve essere proposta al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., al fine di evitare il vuoto di tutela che altrimenti si verificherebbe nel lasso temporale intercorrente tra la proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell'organo arbitrale, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Le clausole compromissorie statutarie redatte anteriormente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, che si limitino a richiamare la disciplina dell'arbitrato societario di cui al d.lgs. 5/2003 senza attribuire espressamente agli arbitri poteri cautelari diversi dalla sospensione delle delibere assembleari, non possono essere interpretate nel senso di devolvere agli arbitri la competenza cautelare esclusiva, con la conseguenza che per le misure cautelari atipiche permane la competenza del giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard