Tribunale di Napoli, ord. 16 maggio 2025
Tribunale
di Napoli
Massima
Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., il potere cautelare degli arbitri deve essere espressamente conferito dalla clausola arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere, o comunque convenuto prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale. In assenza di specifica attribuzione di poteri cautelari nella convenzione di arbitrato, la competenza a concedere la tutela d'urgenza resta devoluta al tribunale ordinario, come previsto dall'art. 669-quinquies cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Napoli, 16/05/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-ord-16-maggio-2025-1752155146/