Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Napoli, ord. 16 giugno 2026 (R.G. 00021975/2025)

Tribunale di Napoli

Massima

La previsione statutaria che attribuisce al socio la facoltà di adire il tribunale ai sensi dell'art. 2473 cod. civ. per la stima del valore della quota non costituisce eccezione alla competenza arbitrale prevista dallo statuto per le controversie tra soci e società, configurandosi come mera procedimentalizzazione dell'arbitraggio.
Il provvedimento cautelare emesso dal giudice ordinario è destinato a divenire inefficace con la declaratoria di incompetenza in favore degli arbitri, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La previsione statutaria che attribuisce al socio la facoltà di adire il tribunale ai sensi dell’art. 2473 cod. civ. per la stima del valore della quota non costituisce eccezione alla competenza arbitrale prevista dallo statuto per le controversie tra soci e società, configurandosi come mera procedimentalizzazione dell’arbitraggio.
Il provvedimento cautelare emesso dal giudice ordinario è destinato a divenire inefficace con la declaratoria di incompetenza in favore degli arbitri, ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c.

Come citare

Tribunale di Napoli, 16 Giugno 2026, «Tribunale di Napoli, ord. 16 giugno 2026 (R.G. 00021975/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-ord-16-giugno-2026-r-g-00021975-2025/

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