ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Napoli, ord. 16 agosto 2025

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

Ciascun arbitro ha legittimazione attiva a ricorrere al Presidente del Tribunale per la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ., in virtù del proprio diritto soggettivo all'onorario, indipendentemente dagli altri componenti del collegio arbitrale.
Il socio che esercita l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, cod. civ. mediante ricorso ad arbitrato assume la qualità di parte in senso formale del processo arbitrale e resta tenuto, in via solidale con le altre parti, al pagamento del compenso degli arbitri ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto di aver agito nell'interesse sociale.
Ai fini della determinazione del valore della causa arbitrale rilevante per la liquidazione del compenso degli arbitri, il valore si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa rilevare la pronuncia emessa dal collegio arbitrale, anche di sola inammissibilità o improcedibilità della domanda.
La liquidazione delle spese generali agli arbitri ex art. 814 cod. proc. civ. è limitata alle sole spese effettivamente sostenute e documentabili, con esclusione delle spese forfettarie previste dalla tariffa professionale forense, attesa la peculiarità dell'attività arbitrale rispetto a quella dell'esercente la professione forense.
Il procedimento camerale per la liquidazione del compenso agli arbitri ex art. 814 cod. proc. civ. ha natura contenziosa e comporta l'applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per il regolamento delle spese processuali, che seguono il principio della soccombenza.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 16/08/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-ord-16-agosto-2025-1761133460-6355/