ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22 gennaio 2026

⚖️ Tribunale di Napoli Nord
📅

Massima

Nella liquidazione giudiziale del compenso spettante all'arbitro commercialista ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., in mancanza di specifiche previsioni tariffarie nel decreto ministeriale applicabile alla categoria professionale dell'arbitro, può farsi riferimento ai parametri previsti per un'analoga attività arbitrale svolta da altra categoria professionale, quale utile termine parametrico ai fini della liquidazione.
Ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., ove le parti non accettino la proposta di liquidazione formulata dall'arbitro, la determinazione dell'ammontare delle spese e dell'onorario spetta al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, con rispetto del contraddittorio mediante audizione delle parti.
Nella liquidazione giudiziale del compenso arbitrale ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., l'eventuale iniziale riferimento dell'arbitro alle tariffe di specifiche camere arbitrali non vincola il giudice della liquidazione e non limita le pretese dell'arbitro, trovando applicazione i parametri normativi.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli Nord, 22/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-nord-ordinanza-del-22-gennaio-2026-1774360251-6555/