sentenza
N. 2621
Anno: 2025

Tribunale di Napoli Nord, 4 luglio 2025, n. 2621

⚖️ Tribunale di Napoli Nord
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Massima

L'eccezione fondata su clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico, ma una questione di proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.
Il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti ha natura disponibile e rientra nell'ambito del rapporto sociale arbitrabile ai sensi dell'art. 838-bis cod. proc. civ., non fondandosi su un interesse collettivo dei soci o di terzi di natura superindividuale protetto da norme inderogabili, ma atteggiandosi come diritto patrimoniale della società nei confronti del singolo socio.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli Nord, 03/10/2025, n. 2621, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-nord-4-luglio2025-n-2621-1759503381-7627/