Tribunale di Napoli Nord, 23 dicembre 2025, n. 4539
Massima
Il lodo arbitrale, cui l'art. 824 bis cod. proc. civ. attribuisce efficacia di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, rientra tra i provvedimenti giudiziali dotati di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., con la conseguenza che trova applicazione il principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, i quali devono essere tempestivamente fatti valere nelle forme e nei termini previsti dall'art. 827 cod. proc. civ.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in forza di lodo arbitrale reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., è preclusa la deduzione di vizi di rito o di merito della decisione arbitrale, nonché di fatti verificatisi anteriormente alla formazione del titolo esecutivo che avrebbero potuto essere dedotti nel procedimento arbitrale o mediante i mezzi di impugnazione del lodo, potendo l'opponente far valere esclusivamente fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo, sopravvenuti alla sua definitività.
Note Metodologiche
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