Tribunale di Napoli Nord, 19 settembre 2025, n. 3241
Massima
La clausola di un contratto di assicurazione che preveda la devoluzione a due periti, nominati dalle parti, della liquidazione del danno configura una perizia contrattuale e non un arbitrato, quando le parti deferiscano ad uno o più terzi il compito di formulare un apprezzamento tecnico sull'esistenza del danno, sul valore delle cose danneggiate e sulla stima dell'indennizzo, impegnandosi ad accettare tale valutazione come diretta espressione della loro volontà negoziale, escludendo dai poteri dei periti la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa.
La perizia contrattuale si distingue dall'arbitrato in quanto, mentre nel primo caso le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza limitata al mero accertamento e rilievo di dati tecnici, nel secondo caso demandano agli arbitri un atto di volizione per la soluzione di questioni prettamente giuridiche quali l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità o la valutazione della sua efficacia.
La pattuizione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono questioni giuridiche, essendo tali controversie escluse da quelle demandate ai periti e rientrando nell'ambito della loro competenza esclusivamente l'apprezzamento tecnico dei fatti oggetto del mandato collettivo.
Note Metodologiche
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