sentenza
N. 5703
Anno: 2025

Tribunale di Napoli, 9 giugno 2025, n. 5703

⚖️ Tribunale di Napoli
📅

Massima

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti all'arbitro.
Quando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo viene eccepita e accolta l'incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato, applicandosi l'art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art. 50 cod. proc. civ. per l'eventuale riassunzione della causa.
L'accoglimento dell'eccezione di competenza arbitrale comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni processuali e di merito sollevate dalle parti, rimanendo riservate alla cognizione dell'arbitro le domande proposte nel merito per espressa pattuizione contenuta nella clausola compromissoria.
In caso di accoglimento dell'eccezione di competenza arbitrale, il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulle spese processuali senza rimetterne la decisione all'organo giudicante dichiarato competente, applicandosi il principio della soccombenza a carico della parte che ha scelto di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola compromissoria.
La scelta di ricorrere al procedimento monitorio in presenza di clausola compromissoria costituisce un rischio processuale a carico del creditore, posto che tale clausola può essere legittimamente invocata dal debitore nella fase di opposizione con conseguente soccombenza del creditore medesimo.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Napoli, 09/06/2025, n. 5703, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-9-giugno-2025-n-5703-1754375395-9877/