sentenza
N. 5608
Anno: 2025

Tribunale di Napoli, 5 giugno 2025, n. 5608

⚖️ Tribunale di Napoli
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Massima

La clausola compromissoria che attribuisce soltanto a una delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal giudice ordinario non è invalida, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio dell'autonomia privata, giacché la derogabilità unilaterale non contraddice alcuna norma vigente né valori immanenti all'ordinamento, ma costituisce espressione di una tendenza coerente con il sistema, favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti.
La clausola compromissoria unilaterale, pur introducendo un trattamento differenziato tra le parti in relazione alla scelta delle modalità di definizione delle controversie nascenti dal contratto, è idonea a soddisfare le esigenze di certezza della tutela e mutualità e reciprocità del consenso connesse alla stipulazione della convenzione di arbitrato, traducendosi nella preventiva individuazione della parte vincolata alla osservanza della competenza arbitrale e costituendo il frutto di una convergente manifestazione di volontà delle parti.
La clausola compromissoria unilaterale è assimilabile a un patto di opzione, ai sensi dell'art. 1331 cod. civ., con cui le parti convengono sulla possibilità di derogare alla giurisdizione ordinaria, rimettendo tuttavia a una di esse la decisione finale sul punto, con efficacia immodificabile e impegnativa per entrambi i contraenti limitatamente alla singola azione a cui si riferisce.
Il requisito della specifica approvazione per iscritto previsto dall'art. 1341, co. 2, cod. civ. per le clausole vessatorie è prescritto per l'opponibilità delle clausole vessatorie al contraente aderente, il quale è l'unico legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la mancata eccezione di difetto di specifica approvazione scritta preclude la rilevabilità del vizio.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Napoli, 05/06/2025, n. 5608, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-5-giugno-2025-n-5608-1753526329/