sentenza
N. 5246
Anno: 2025

Tribunale di Napoli, 27 maggio 2025, n. 5246

⚖️ Tribunale di Napoli
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Massima

La giurisdizione arbitrale non è più un'eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma è un rimedio fungibile ed alternativo al processo instaurato dinanzi ai giudici nazionali e consiste in una facoltà delle parti tutelata a livello costituzionale.
Deve ritenersi ormai superato il principio della prevalenza della competenza del giudice ordinario su quella arbitrale che, elaborato in passato, prevedeva che nei casi di incertezza dovesse determinarsi la necessaria attribuzione al giudice ordinario delle controversie oggetto di clausola compromissoria.
Nel caso di incertezza circa la volontà delle parti rispetto alla scelta tra arbitrato e processo ordinario, non deve determinarsi la necessaria attribuzione al giudice ordinario, ma è necessario ricercare in concreto la volontà delle parti utilizzando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Una clausola compromissoria di portata ampia ("Eventuale controversia che dovesse insorgere in merito...") deve indurre a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di devolvere in arbitrato tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli, 27/05/2025, n. 5246, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-27-maggio-2025-n-5246-1752836188/