La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include l’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società.
