Tribunale di Napoli, 23 luglio 2025, n. 7377
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un contratto opera anche nei confronti di domande formalmente qualificate come fondate su illecito extracontrattuale, quando la risoluzione della controversia richieda necessariamente l'interpretazione e l'applicazione delle pattuizioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra le parti, comportando l'improponibilità delle domande dinanzi al giudice ordinario.
L'efficacia della clausola compromissoria per arbitrato irrituale non viene meno per il solo fatto che l'attore qualifichi le proprie domande come fondate su responsabilità extracontrattuale anziché contrattuale, quando l'accertamento dell'illecito presupponga l'interpretazione dell'accordo contenente la clausola arbitrale.
Nelle controversie relative all'uso di marchi disciplinato da accordo di coesistenza contenente clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda di accertamento della contraffazione di marchio è improponibile dinanzi al giudice ordinario quando l'accertamento dell'illecito richieda la preventiva interpretazione delle clausole dell'accordo che regolano l'uso dei segni distintivi tra le parti.
Note Metodologiche
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