Tribunale di Napoli, 17 dicembre 2025, n. 11962
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata non opera con riferimento all'impugnazione di delibere assembleari fondata sulla dedotta violazione dell'art. 2466, co. 4, cod. civ., che vieta al socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci, trattandosi di norma imperativa e inderogabile posta a tutela dell'effettività dei conferimenti nell'interesse non solo dei soci e della società, ma anche dei terzi creditori sociali, con la conseguenza che la controversia non verte su diritti disponibili relativi al rapporto sociale e non è deferibile agli arbitri ai sensi dell'art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003.
Ai fini della compromettibilità in arbitri delle controversie societarie, occorre distinguere tra la natura inderogabile delle norme che gli arbitri devono applicare e l'indisponibilità del diritto controverso: l'arbitrabilità è esclusa solo quando, in base alla prospettazione delle parti, la controversia verta su interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento indipendente dall'iniziativa di parte, come nelle ipotesi di nullità rilevabili d'ufficio, insanabili e imprescrittibili, ovvero di violazione di norme poste a tutela anche di soggetti terzi estranei alla società.
Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari per violazione delle norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., in quanto tali norme tutelano non solo l'interesse dei soci, ma anche l'affidamento dei terzi e l'interesse collettivo, determinando una reazione dell'ordinamento svincolata dall'iniziativa di parte.
L'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. non rientra nell'ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria che preveda la deferibilità agli arbitri delle controversie nelle quali siano parti i soci o i soci e la società, atteso che tale formulazione non è idonea a ricomprendere le controversie che coinvolgano l'amministratore, risultando irrilevante che quest'ultimo rivesta anche la qualità di socio.
Note Metodologiche
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