Tribunale di Napoli, 12 giugno 2026, n. 9882
Massima
L'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 consente agli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere mediante clausole compromissorie la devoluzione ad arbitri delle controversie tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
Ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nell'ipotesi di dubbio interpretativo in merito al perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, nel senso che la competenza degli arbitri si estende a tutte le controversie riferite alle pretese aventi la causa petendi nel contratto cui è annessa la clausola, comprese le questioni attinenti alla sua interpretazione.
In caso di arbitrato irrituale la pronuncia di accoglimento dell'eccezione di compromesso è di improponibilità della domanda, e non di incompetenza, vertendo sul merito e non su questioni di competenza o giurisdizione.
Non è nulla per difetto di terzietà del designatore degli arbitri la clausola compromissoria societaria che individua quale soggetto deputato alla scelta della terna arbitrale il Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede la società, atteso che il concetto di estraneità del designatore va riferito all'organizzazione sociale e non può essere dilatato sino a una sorta di neutà ideologica.
Note Metodologiche
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