Tribunale di Napoli, 11 dicembre 2025, n. 11613
Massima
La legittimazione straordinaria riconosciuta al socio di società a responsabilità limitata dall'art. 2476, co. 3, cod. civ. per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori si estende ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ivi compresa l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., trattandosi di strumenti processuali che hanno un ruolo essenziale nel rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa in via di legittimazione straordinaria rispetto al medesimo diritto di credito risarcitorio della società.
Il lodo arbitrale irrituale, ancorché impugnato con azione di annullamento, costituisce idoneo titolo per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che quest'ultima può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso o sottoposto a condizione sospensiva, dovendosi avere riguardo, ai fini della sussistenza del requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, al momento genetico dell'obbligazione risarcitoria e non a quello del suo accertamento.
Note Metodologiche
standard