Massima
L'amministratore di sostegno, munito della preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ha legittimazione a costituirsi nel procedimento arbitrale nell'interesse del beneficiario allorché le controversie oggetto dell'arbitrato siano suscettibili di incidere sulla situazione economica e patrimoniale della persona amministrata, restando riservata al tribunale arbitrale la valutazione della legittimazione nel caso concreto.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’amministratore di sostegno, munito della preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ha legittimazione a costituirsi nel procedimento arbitrale nell’interesse del beneficiario allorché le controversie oggetto dell’arbitrato siano suscettibili di incidere sulla situazione economica e patrimoniale della persona amministrata, restando riservata al tribunale arbitrale la valutazione della legittimazione nel caso concreto.
Come citare
Tribunale di Monza, 16 Gennaio 2026, «Tribunale di Monza, decreto del 16 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-decreto-del-16-gennaio-2026-1774350895-3516/