Tribunale di Monza, 30 marzo 2026, n. 676
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un accordo-quadro che disciplini le condizioni di una compravendita di ramo d'azienda conserva la propria efficacia anche rispetto alle controversie relative al successivo atto notarile di trasferimento, qualora quest'ultimo abbia natura meramente attuativa dell'accordo originario e le parti abbiano espressamente convenuto che la stipula dell'atto notarile non avrebbe avuto effetto novativo o modificativo delle disposizioni dell'accordo.
L'eccezione fondata sulla convenzione d'arbitrato va riqualificata quale eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 819 ter cod. proc. civ. e deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile.
La presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo in fase monitoria, ma qualora nel giudizio di opposizione l'eccezione di compromesso sia tempestivamente sollevata e la clausola risulti valida e operante, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere le parti alla sede arbitrale.
Note Metodologiche
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