Tribunale di Monza, 24 ottobre 2025, n. 1885
Massima
In materia di arbitrato irrituale disciplinato dalle condizioni generali di settore, la clausola compromissoria contenuta nei contratti conclusi per il tramite di mediatore mediante accettazione tacita e sottoscrizione del solo mediatore nell'interesse di entrambe le parti deve ritenersi validamente perfezionata quando le parti non si oppongano nel termine contrattualmente previsto, producendo gli effetti di cui all'art. 808-ter cod. proc. civ.
L'eccezione di arbitrato irrituale determina l'improponibilità della domanda giudiziale e non l'incompetenza del giudice ordinario, diversamente da quanto previsto per l'arbitrato rituale, non trovando applicazione l'art. 819-ter cod. proc. civ. in materia di riassunzione del giudizio.
Note Metodologiche
standard