sentenza
N. 1532
Anno: 2020

Tribunale di Monza, 16 novembre 2020, n. 1532

⚖️ Tribunale di Monza
📅

Massima

La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente, a fronte della relativa e tempestiva eccezione, il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice statuale incompetente.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Monza, 16/11/2020, n. 1532, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-16-novembre-2020-n-1532-1752148090/