sentenza
N. 1362
Anno: 2025

Tribunale di Monza, 1 luglio 2025, n. 1362

⚖️ Tribunale di Monza
📅

Massima

La contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non implica rinuncia all'eccezione formulata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.
L'esistenza di clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, dal momento che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione della parte interessata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando viene tempestivamente sollevata l'exceptio compromissi e si sia proceduto ad una valutazione della validità della clausola compromissoria, il giudice ordinario deve procedere con la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie relative al rapporto sociale va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie aventi causa petendi in quell'atto, dovendosi escludere quelle che hanno unicamente un presupposto storico.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Monza, 01/07/2025, n. 1362, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-1-luglio-2025-n-1362-1759503381-4648/