Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Modena, 19 febbraio 2026, n. 214

In presenza di una clausola compromissoria, il giudice adìto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., previa revoca del decreto, essendo la controversia devoluta alla competenza dell’arbitro in forza della volontà contrattuale delle parti.

Exit mobile version