ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Milano, ord. 7 novembre 2025

⚖️ Tribunale di Milano
📅

Massima

La domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 816-bis. cod. proc. civ., produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e costituisce valido atto di instaurazione del giudizio di merito ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 669-octies, co. 3, cod. proc. civ. per evitare l'inefficacia del provvedimento cautelare.
Il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito arbitrale, previsto dall'art. 669-octies, co. 3, cod. proc. civ., decorre dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare e non dalla sua pronuncia.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 07/11/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-7-novembre-2025-1769173583-2731/