Tribunale di Milano, ord. 24 gennaio 2026
Tribunale
di Milano
Massima
L'atto di impegno eventualmente sottoscritto dalle parti relativamente al pagamento dei compensi arbitrali, ai sensi dell'art. 814, commi 2 e 3, c.p.c., rileva ai fini del titolo esecutivo ma non vincola le parti quanto alla quantificazione dei compensi arbitrali proposti dagli arbitri nel lodo.
L'atto di impegno sottoscritto dalle parti per il pagamento dei compensi arbitrali non è equiparabile a una ricognizione di debito e, pertanto, il credito a titolo di compensi arbitrali non è certo nel suo ammontare sulla base del solo atto di impegno.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 24/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-24-gennaio-2026-1774443275-1513/