Tribunale di Milano, ord. 22 luglio 2025
Massima
Nel procedimento di ricusazione dell'arbitro ex art. 815 cod. proc. civ., la parte ricusante ha l'onere di provare i fatti posti a base della ricusazione, non essendo sufficiente la mera allegazione delle circostanze che dovrebbero giustificare la ricusazione stessa.
Nel procedimento di ricusazione dell'arbitro, non è ammissibile la testimonianza di soggetti che abbiano un diretto interesse nella controversia arbitrale oggetto del giudizio, trovando applicazione per analogia i principi di cui all'art. 246 cod. proc. civ. in tema di incapacità testimoniale dei soggetti interessati nell'affare.
Costituisce causa di ricusazione dell'arbitro ex art. 815, co. 1, n. 6-bis, cod. proc. civ. l'indebita anticipazione del giudizio attraverso dichiarazioni che manifestino una valutazione definitiva e preconcetta sugli elementi oggetto della decisione arbitrale.
Note Metodologiche
standard