Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Milano, ord. 18 novembre 2025

Tribunale di Milano

Massima

La pendenza di un procedimento arbitrale tra alcune delle parti non preclude la proposizione di un ricorso cautelare ante causam dinanzi al giudice ordinario nei confronti di soggetti estranei alla convenzione arbitrale, i quali non potrebbero essere chiamati in causa nel giudizio arbitrale, con conseguente inapplicabilità del criterio di connessione soggettiva di cui all'art. 33 cod. proc. civ. ai fini del radicamento della competenza cautelare.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La pendenza di un procedimento arbitrale tra alcune delle parti non preclude la proposizione di un ricorso cautelare ante causam dinanzi al giudice ordinario nei confronti di soggetti estranei alla convenzione arbitrale, i quali non potrebbero essere chiamati in causa nel giudizio arbitrale, con conseguente inapplicabilità del criterio di connessione soggettiva di cui all’art. 33 cod. proc. civ. ai fini del radicamento della competenza cautelare.

Come citare

Tribunale di Milano, 18 Novembre 2025, «Tribunale di Milano, ord. 18 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-18-novembre-2025-1769356832-1511/

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