Massima
Il decreto di exequatur del lodo arbitrale, pronunciato ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. proc. civ., costituisce provvedimento di natura formale con il quale il giudice, verificata la regolarità formale del lodo e l'esistenza della clausola compromissoria, si limita ad attribuire efficacia esecutiva alla decisione arbitrale, senza sindacarne il merito.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il decreto di exequatur del lodo arbitrale, pronunciato ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. proc. civ., costituisce provvedimento di natura formale con il quale il giudice, verificata la regolarità formale del lodo e l’esistenza della clausola compromissoria, si limita ad attribuire efficacia esecutiva alla decisione arbitrale, senza sindacarne il merito.
Come citare
Tribunale di Milano, 12 Novembre 2025, «Tribunale di Milano, ord. 12 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-12-novembre-2025-1769332606-5805/