Tribunale di Milano, ord. 1 luglio 2025
Massima
In presenza di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., salvo che le parti abbiano attribuito agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.
Se la clausola compromissoria non contempla espressamente il conferimento di poteri cautelari in capo agli arbitri e la domanda cautelare è proposta prima dell'instaurazione del giudizio di merito, devono trovare applicazione le regole ordinarie in materia di competenza ex art. 669-quinquies cod. proc. civ.
L'esistenza di clausola compromissoria che non contempli nulla in ordine alle misure cautelari ante causam non determina lo spostamento delle ordinarie regole di competenza territoriale per i procedimenti cautelari.
Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall'art. 818, co. 1, cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard