Tribunale di Milano, 9 settembre 2024, n. 6760
Massima
La clausola compromissoria che si riferisce genericamente a tutte le controversie nascenti da un determinato contratto deve essere interpretata nel senso della devoluzione al giudizio arbitrale di tutte le pretese che trovano la loro causa petendi nel contratto stesso e a quelle insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contratto originario, in applicazione dell'art. 808-quater cod. proc. civ. che stabilisce che la convenzione di arbitrato si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
La disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cod. civ. non si applica alle clausole compromissorie contenute negli statuti associativi, non configurandosi nei rapporti associativi la presenza di un contraente più debole meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse.
La disciplina dell'arbitrato societario di cui all'art. 838-bis cod. proc. civ., che prevede a pena di nullità che la designazione degli arbitri sia demandata ad un terzo estraneo alla società, non costituisce un principio generale di ordine pubblico applicabile al di fuori dell'arbitrato societario e non si estende alle associazioni non riconosciute.
In tema di qualificazione dell'arbitrato, la clausola compromissoria che non contenga apposita previsione della natura negoziale del lodo, ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ., configura arbitrato rituale, non rilevando a fini di diversa qualificazione la sola previsione della motivazione succinta del lodo.
La presenza di clausola compromissoria non preclude il ricorso al decreto ingiuntivo, tuttavia l'eccezione di incompetenza per arbitrato sollevata dall'opposto comporta la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del tribunale adito.
Note Metodologiche
standard