Tribunale di Milano, 7 novembre 2025, n. 8502
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, prevedendo la risoluzione negoziale della controversia mediante mandato conferito all'arbitro, comporta l'improponibilità della domanda giudiziale avanti al giudice ordinario e non una mera questione di competenza, in quanto le parti hanno rinunciato alla tutela giurisdizionale devolvendo la controversia alla procedura arbitrale che hanno l'onere di attivare.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un'associazione che devolva ad arbitrato irrituale le controversie relative all'esecuzione o interpretazione dello statuto medesimo ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le impugnazioni delle deliberazioni assembleari, atteso che la validità delle deliberazioni costituisce questione attinente all'esecuzione e interpretazione delle regole statutarie di funzionamento dell'ente, salva la presenza di diritti indisponibili.
La clausola compromissoria statutaria è opponibile anche ai soci di fatto, ossia a coloro che, pur in assenza di formale iscrizione nel libro soci, abbiano partecipato attivamente alla vita associativa, ricoperto cariche sociali ed esercitato diritti e funzioni propri dei soci, dovendosi desumere la qualità associativa dall'effettiva adesione e dall'assoggettamento alle regole interne piuttosto che dalla mera risultanza formale.
Ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ., che codifica il principio del favor arbitrati, nel dubbio la convenzione di arbitrato deve essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, allo scopo di preservare la volontà delle parti di sottrarre la tutela di determinati diritti all'intervento dell'autorità giurisdizionale ordinaria.
Note Metodologiche
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