Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 7 gennaio 2026, n. 107

Tribunale di Milano

Massima

La clausola compromissoria apposta ad un contratto non è idonea a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie relative alla transazione, anche non novativa, delle pretese originate dal medesimo contratto, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio al quale accede si estende alle sole cause di invalidità di quest'ultimo, purché non ad esso estranee, e correlativamente esclude l'operatività della clausola rispetto ai rapporti nascenti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio contenente la clausola compromissoria costituisce un mero antecedente storico.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria apposta ad un contratto non è idonea a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie relative alla transazione, anche non novativa, delle pretese originate dal medesimo contratto, in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio al quale accede si estende alle sole cause di invalidità di quest’ultimo, purché non ad esso estranee, e correlativamente esclude l’operatività della clausola rispetto ai rapporti nascenti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio contenente la clausola compromissoria costituisce un mero antecedente storico.

Come citare

Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2026, N. 107, «Tribunale di Milano, 7 gennaio 2026, n. 107», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-7-gennaio-2026-n-107-1774352705-7554/

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