Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 6 febbraio 2026, n. 1067

Tribunale di Milano

Massima

Ai fini dell'operatività della clausola compromissoria quale titolo di incompetenza del giudice ordinario, è necessario che la convenzione d'arbitrato identifichi con sufficiente specificità le prestazioni professionali alle quali si riferisce, non essendo sufficiente un generico rinvio alle prestazioni rese qualora la controversia verta su interventi non univocamente riconducibili al contenuto della clausola.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai fini dell’operatività della clausola compromissoria quale titolo di incompetenza del giudice ordinario, è necessario che la convenzione d’arbitrato identifichi con sufficiente specificità le prestazioni professionali alle quali si riferisce, non essendo sufficiente un generico rinvio alle prestazioni rese qualora la controversia verta su interventi non univocamente riconducibili al contenuto della clausola.

Come citare

Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2026, N. 1067, «Tribunale di Milano, 6 febbraio 2026, n. 1067», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-6-febbraio-2026-n-1067-1774871929-2181/

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