sentenza
N. 1048
Anno: 2026

Tribunale di Milano, 6 febbraio 2026, n. 1048

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è opponibile ai soci senza necessità di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto la sua efficacia discende dall'adesione all'organizzazione societaria e non dall'applicazione di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una parte.
Le controversie derivanti da accordi transattivi aventi ad oggetto la cessazione del rapporto societario e le relative pattuizioni patrimoniali conservano natura societaria e rientrano nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria, anche qualora il socio sia cessato dalla compagine sociale al momento dell'insorgenza della controversia.
Il rinvio per relationem alla clausola compromissoria statutaria contenuto in un successivo accordo contrattuale è efficace e vincola le parti alla competenza arbitrale per le controversie derivanti da detto accordo.
L'obbligo di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. non trova applicazione qualora il contratto sia stato preceduto da una trattativa avente specificamente ad oggetto l'inserimento di detta clausola, ovvero qualora la clausola sia contenuta in una proposta contrattuale formulata dalla stessa parte che ne eccepisce successivamente l'inefficacia.
Il decreto ingiuntivo emesso dall'autorità giudiziaria ordinaria in presenza di una valida clausola compromissoria è viziato da nullità per incompetenza e deve essere revocato in accoglimento dell'eccezione di compromesso.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 06/02/2026, n. 1048, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-6-febbraio-2026-n-1048-1774522926-9040/