Tribunale di Milano, 4 gennaio 2026, n. 59
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto di agenzia che rinvia alla disciplina arbitrale predisposta da un ente associativo rappresentativo di una categoria di operatori economici deve essere interpretata in senso restrittivo, con riferimento all'ambito di competenza espressamente delimitato dall'organo arbitrale istituito. Ne consegue che, qualora tale organo circoscriva la propria giurisdizione alle controversie tra gli aderenti e l'ente medesimo, restano escluse dalla competenza arbitrale le liti relative ai rapporti contrattuali diretti tra le parti, quali quelle concernenti la determinazione o la modifica unilaterale del corrispettivo da parte di uno dei contraenti.
Note Metodologiche
standard