sentenza
N. 4398
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 29 maggio 2025, n. 4398

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

Le clausole compromissorie contenute nei regolamenti condominiali devono essere interpretate secondo il loro contenuto specifico, distinguendo tra controversie relative alla vita condominiale quotidiana e controversie sulla validità ed efficacia delle clausole regolamentari stesse.
La clausola compromissoria che stabilisce la devoluzione agli arbitri delle controversie tra comproprietari e amministratore per l'interpretazione ed esecuzione delle norme di legge e del regolamento relative alla costituzione, esercizio ed eventuale scioglimento del condominio, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause relative alla gestione e all'esercizio del condominio.
La partecipazione alla mediazione non determina automaticamente rinuncia alla clausola compromissoria, specialmente quando la mediazione è stata promossa dalla controparte e non dal soggetto che successivamente eccepisce la competenza arbitrale.
Nel regolamento condominiale possono coesistere diverse clausole che disciplinano situazioni differenti: una che devolve al collegio arbitrale le questioni inerenti la vita condominiale nella sua quotidianità e un'altra che devolve al tribunale ordinario le controversie relative alla opponibilità, validità ed efficacia delle clausole regolamentari come contrattualmente approvate.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 29/05/2025, n. 4398, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-29-maggio-2025-n-4398-1752836188/