Tribunale di Milano, 29 maggio 2025, n. 4398
Massima
Le clausole compromissorie contenute nei regolamenti condominiali devono essere interpretate secondo il loro contenuto specifico, distinguendo tra controversie relative alla vita condominiale quotidiana e controversie sulla validità ed efficacia delle clausole regolamentari stesse.
La clausola compromissoria che stabilisce la devoluzione agli arbitri delle controversie tra comproprietari e amministratore per l'interpretazione ed esecuzione delle norme di legge e del regolamento relative alla costituzione, esercizio ed eventuale scioglimento del condominio, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause relative alla gestione e all'esercizio del condominio.
La partecipazione alla mediazione non determina automaticamente rinuncia alla clausola compromissoria, specialmente quando la mediazione è stata promossa dalla controparte e non dal soggetto che successivamente eccepisce la competenza arbitrale.
Nel regolamento condominiale possono coesistere diverse clausole che disciplinano situazioni differenti: una che devolve al collegio arbitrale le questioni inerenti la vita condominiale nella sua quotidianità e un'altra che devolve al tribunale ordinario le controversie relative alla opponibilità, validità ed efficacia delle clausole regolamentari come contrattualmente approvate.
Note Metodologiche
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